Lo STATUTO
Fondazione Boris Christoff

Istituzione e denominazione

Art. 1

È costituita in memoria dell’artista lirico Boris Christoff, la Fondazione denominata: “Fondazione Boris Christoff”.

Scopo e Oggetto

Art. 2

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, si propone ed attua in via esclusiva le seguenti finalità di solidarietà sociale:
la promozione della figura artistica e il mantenimento della memoria dell’artista lirico cui la Fondazione è intitolata;
la promozione e lo sviluppo di qualunque forma di attività musicali e della diffusione dell’arte musicale, anche attraverso la istituzione di corsi di formazione musicale e la realizzazione di manifestazioni pubbliche, premi e concorsi. A tale scopo la Fondazione potrà promuovere gemellaggi e collaborazioni con altre istituzioni musicali nazionali ed internazionali;
l’erogazione di borse di studio e sussidi, di qualunque tipo e per qualunque grado di specializzazione, per le seguenti categorie di musicisti ovunque operanti: direttori d’orchestra, cantanti d’opera e di concerto, violinisti, pianisti, e altri strumentisti. Le borse di studio dovranno essere erogate a persone meritevoli e capaci, con preferenza per quelle svantaggiate in ragioni di condizioni fisiche, economiche, sociali e familiari;
favorire la conoscenza delle attività benefiche nel campo della cardiochirurgia del policlinico Agostino Gemelli di Roma.
È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione di attività, anche economiche, che siano direttamente connesse a quelle istituzionale.

Art. 3

Il patrimonio della Fondazione è costituito da beni mobili e immobili i quali risultano dall’atto costitutivo della Fondazione ed è aumentato dalla riscossione di eventuali diritti e da eventuali donazioni, eredità, legati e contributi da parte di persone fisiche o giuridiche anche estere. La Fondazione potrà istituire un apposito ufficio, il cui funzionamento sarà regolato da uno specifico regolamento, per favorire la promozione della raccolta di fondi finalizzati all’incremento del proprio patrimonio.
Le rendite patrimoniali della Fondazione, detratte le spese di funzionamento, devono essere impegnate esclusivamente per la realizzazione degli scopi fondativi, nell’ordine indicato al precedente articolo.
In caso di mancato utilizzo, le stesse andranno ad incrementare il patrimonio disponibile.
La Fondazione ha il diritto esclusivo alla utilizzazione del nome “Boris Christoff” e conseguentemente degli eventuali diritti connessi alla sua utilizzazione in qualunque manifesta zione pubblica o privata.
La Fondazione può consentire o concedere l’uso dei predetti diritti per iniziative compatibili con le proprie finalità.
È fatto divieto di distribuire ad alcuno gli avanzi della gestione.

Art. 4

La Fondazione ha sede in Roma, in Via Vittoria 6.
La Fondazione può dotarsi altresì di un ufficio amministrativo, conforme alle necessità operative contingenti. Se necessario o utile al raggiungimento delle finalità istituzionali, potranno essere istituite sedi secondarie e rappresentanze, anche all’estero.

Art. 5

Sono organi della Fondazione:
Il Presidente
Il Consiglio di Amministrazione
Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 6

Assume la carica di Presidente della Fondazione Boris Christoff il Presidente dell’Assemblea degli Accademici della Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia.
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione; convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e cura l’esecuzione delle relative decisioni. Il Presidente ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione e, in caso di urgenza, adotta ogni provvedimento necessario, con l’obbligo di sottoporlo al Consiglio, per la ratifica, alla prima riunione successiva.
In caso di sua mancanza o impedimento, tutti i compiti e i poteri del Presidente spettano al Consiglio di Amministrazione che nomina allo scopo, quando e se necessario, un Consigliere Delegato, fissando anche il termine della sua vigenza.

Art. 7

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti: il Presidente, nominato ai sensi dell’articolo 6 dello Statuto, e due consiglieri da lui nominati, questi ultimi con la qualificazione rispettivamente in materia musicale e in materia economica-gestionale, da individuare, in via preferenziale, tra i dirigenti e i funzionari della Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica fino a revoca e comunque per almeno 3 (tre) anni.
Il mandato del Consiglio di Amministrazione è a titolo gratuito. Per particolari funzioni il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare specifici incarichi definendone durata e compensi.

Art. 8

Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per la gestione della Fondazione ed il perseguimento degli scopi istituzionali previsti dall’articolo 2.
Delibera, se non diversamente previsto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
A titoli esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio di Amministrazione provvede:
ad approvare gli eventuali regolamenti previsti per il funzionamento della Fondazione ed il programma annuale di lavoro;
ad approvare annualmente il bilancio preventivo e consuntivo;
a deliberare il compenso per i Collegio dei Revisori;
a deliberare sull’accettazione di donazioni, eredità e legati;
a deliberare in merito alle attività relative all’oggetto della Fondazione.
Per le modifiche dello Statuto è necessario il voto unanime dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
Se ritenuto necessario o opportuno per il corretto funzionamento, il Consiglio di Amministrazione potrà nominare comitati o consulenti tecnici, scientifici e musicali nelle materie proprie dell’oggetto sociale.
È compito altresì del Consiglio di Amministrazione, di provvedere all’investimento del denaro della Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.
Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire organismi, anche all’estero, necessari per le attività della Fondazione, stabilendone finalità, composizione, competenze, durate e compensi.

Art. 9

Il Consiglio si riunisce almeno due volte l’anno. Le adunanze sono valide se sono presenti i due terzi dei suoi membri.
In caso di assenza del Presidente il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano di età.

Art. 10

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e un supplente nominati dal Consiglio di Amministrazione fra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.
Dura in carica tre esercizi e scade alla data del Consiglio di Amministrazione convocato per l’approvazione del bilancio relativo a terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Art. 11

All’interno della Fondazione, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, si potrà costituire un Comitato di Sostenitori, che è composto da tutti quei soggetti che concorrono con proprie attività, fondi, lasciti, donazioni e liberalità di qualunque tipo e in qualunque forma, alle iniziative e alle attività della Fondazione.

Art. 12

L’esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
Al fine della salvaguardia della integrità del patrimonio si precisa che, coperti i costi di gestione, la realizzazione delle finalità della Fondazione indicate nell’art. 2, potrà essere conseguita unicamente con l’impiego e nel limite delle rendite di gestione.

Art. 13

La Fondazione si estingue nei casi previsti dalla legge.
In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà uno o più liquidatori, che potranno anche essere scelti tra i suoi membri, determinandone i compensi.
Nel caso della sua estinzione, il patrimonio mobiliare ed immobiliare di cui la medesima è dotata sarà devoluto nella proporzione del 50% (cinquanta per cento) al Policlinico Agostino Gemelli di Roma e del 50% (cinquanta per cento) alla Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Art. 14

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si farà riferimento alle norme del Codice Civile ed alle altre leggi vigenti in materia di Fondazioni e di enti non commerciali.

Roma, 19 dicembre 2013